Barletta Lunedì 6 Febbraio 2012 S. Paolo Miki

Truffa

TRUFFA

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La truffa è un reato previsto dall'art.640 del codice penale ed è un esempio di reato a forma vincolata. È definita come attività ingannatoria capace di indurre la parte offesa in errore attraverso artifici e raggiri per indurla a effettuare atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano e favoriscono il truffatore o altri soggetti, procurando per quest'ultimi un profitto corrispondente al danno inferto alla vittima.

È un reato a dolo generico e di evento, cioè si consuma nel momento della verificazione dell'evento dannoso per la vittima e proficuo per il reo. È perseguibile a querela di parte a meno che non si verifichi una delle circostanze aggravanti previste dall'art. 61 C.p., nel qual caso è perseguibile d'ufficio. Sono inoltre previste anche due circostanze aggravanti speciali che rendono il reato parimenti procedibile in quest'ultima forma:

  • se la truffa è a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
  • se è commessa facendo nascere nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.

Sono previste inoltre speciali fattispecie di reato autonome, ovvero la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis C.p.) e la frode informatica (art. 640 ter C.p.). Attualmente (dal 1 gennaio 2010 in Italia) è possibile intentare una azione collettiva (class action) in caso di truffa che coinvolga una pluralità di individui che abbiano un diritto leso comune.

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